il disegno di legge sull’Intelligenza Artificiale approvato il 23.04.24 dal Consiglio dei ministri introduce nel codice penale l’aggravante IA e un nuovo reato

nuovo reato art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente):

“Chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto, mediante invio, consegna, cessione, pubblicazione o comunque diffusione di immagini o video di persone o di cose ovvero di voci o suoni in tutto o in parte falsi, generati o manipolati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità o provenienza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni“.

al I co. dell’art. 61 c.p. (Circostanze aggravanti comuni), è aggiunto il seguente:

«11-decies) l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.»


si aggiunge all’art. 494 c.p. (sostituzione di persona) la seguente aggravante specifica:

«La pena è della reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.»; la medesima aggravante, è stata inserita all’art. 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio) per tutelare l’economia pubblica fortemente influenzabile dalle eventuali notizie false, esagerate o tendenziose create e/o propalate a mezzo di sistemi di I.A.

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